Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro. Il lavoro ridotto è generalmente da ascrivere a motivi economici. Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ordinati dalle autorità o a circostanze indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre con l’indennità per lavoro ridotto (ILR) una parte dei costi salariali dei datori di lavoro toccati dal lavoro ridotto, per un certo periodo di tempo. L’indennità per lavoro ridotto è stata creata per prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporanee e inevitabili.
Contrariamente a quanto avviene per l’indennità di disoccupazione, le prestazioni vengono pagate al datore di lavoro. Ogni lavoratore ha comunque il diritto di rifiutare l’indennità per lavoro ridotto, nel qual caso il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare l’intero salario. Tuttavia, per i lavoratori che non accettano l’indennità aumenta il rischio di licenziamento.
Per apportare un sostegno rapido e semplice ai datori di lavoro che si trovano in difficoltà a causa del nuovo coronavirus, la SECO ha semplificato le procedure amministrative connesse all'annuncio di lavoro ridotto in relazione al coronavirus. La Confederazione ha inoltre adottato ulteriori misure per fornire un sostegno efficace alle persone interessate, ossia:
Processo / svolgimento
- Il termine per i preannunci di lavoro ridotto inoltrati entro fine maggio è stato abolito. Il preannuncio deve tuttavia essere inoltrato all’ufficio cantonale competente.
- La durata di autorizzazione del lavoro ridotto è prolungata da 3 a 6 mesi. Ciò permette di diminuire il numero di domande e di accelerare la procedura di autorizzazione.
- La giustificazione per richiedere l’ILR può ora essere meno dettagliata, a condizione tuttavia di essere credibile.
- La contabilità relativa all’ILR è semplificata (un unico formulario che contiene cinque campi da compilare); ciò consente un versamento delle indennità più facile e più rapido.
Aventi diritto
- Il diritto all'ILR è esteso alle persone con un impiego temporaneo, un posto d’apprendistato o che sono al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo. Il diritto straordinario al lavoro ridotto per le persone con un posto d'apprendistato sarà revocato per la fine di maggio.
- Il diritto all'ILR è parimenti esteso alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o che lavorano nell’azienda del coniuge o del partner registrato. Queste persone saranno indennizzate con un importo forfettario netto di 3320 franchi a fronte di un’occupazione a tempo pieno e di una perdita lavorativa del 100%. Il diritto straordinario al lavoro ridotto per queste persone sarà revocato per la fine di maggio.
- Il diritto all'ILR è stato esteso anche alle persone considerate particolarmente a rischio e che soffrono delle seguenti malattie: ipertensione, diabete, malattie del sistema cardiocircolatorio, malattie croniche delle vie respiratorie, cancro, malattie che indeboliscono il sistema immunitario. Un diritto all’ILR sussiste se il datore di lavoro ha intrapreso tutto quanto ragionevolmente possibile per mantenere le persone in questione nel processo lavorativo (es. telelavoro), ma a causa delle peculiarità aziendali non è stato possibile attuare le misure cautelative obbligatorie.
- lI Consiglio federale ha deciso che l’indennità per lavoro ridotto può essere concessa a un numero allargato di lavoratori su chiamata.
Prestazioni / versamento dello stipendio
- Il periodo di attesa è stato soppresso (le aziende non devono più pagare nessuna franchigia).
- I lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR.
- Per venire incontro alle imprese il Consiglio federale ha abolito, per tutta la durata della situazione straordinaria, il numero massimo di periodi di conteggio (attualmente pari a quattro mesi) nei quali la perdita di lavoro può superare l’85 per cento dell’orario normale di lavoro.
- Il reddito derivante da un’occupazione provvisoria non inciderà sull’ILR.
Le misure relative all’ILR secondo il diritto di necessità termineranno il 31 agosto 2020 con l’adeguamento dell’ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19). Ciò significa che dal 1° settembre 2020 si applicherà di nuovo la procedura normale per ottenere l’ILR.
Sì, il 20 maggio il Consiglio federale ha deciso quanto segue con effetto al 1° giugno:
- Il diritto al lavoro ridotto per i lavoratori retribuiti con funzione analoga a quella del datore di lavoro sarà revocato affinché possano riprendere rapidamente il loro lavoro in vista di un ritorno alla normalità nell’attività dell’impresa, pressochè in corrispondenza con la fine delle misure adottate in relazione alla COVID-19 per le perdite di guadagno dei lavoratori indipendenti direttamente o indirettamente interessati che sono giunte a termine il 16 maggio 2020.
- Il diritto al lavoro ridotto per le persone che seguono un apprendistato sarà revocato affinché possano riprendere rapidamente la formazione. Qualora necessario, i maestri di tirocinio possono continuare a riscuotere l’ILR purché l’assistenza agli apprendisti sia sempre garantita.
- Il termine di preannuncio di lavoro ridotto sarà reintrodotto.
Nonostante la reintroduzione del termine di preannuncio a decorrere dal 1° giugno 2020, le imprese che nel maggio 2020 dispongono già di un preannuncio ILR approvato non devono presentare una nuova domanda. Se il preannuncio dovesse scadere, sarà prorogato dal servizio cantonale competente.
Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso, a decorrere dal 1° settembre 2020, di:
- prolungare da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto, onde contrastare un ulteriore aumento della disoccupazione; in questo modo le imprese hanno la possibilità, se necessario, di farne beneficiare più a lungo i loro dipendenti
- ridurre a un solo giorno il periodo di attesa che invece per legge sarebbe normalmente di tre giorni
- reintrodurre il conteggio delle ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR: bisognerà cioè abbattere nuovamente le ore straordinarie accumulate nei 6 mesi precedenti il lavoro ridotto.
Queste modifiche dell’ordinanza si applicano ai periodi di conteggio dal settembre 2020 al dicembre 2021.
Il 1° settembre 2020 verrà ripristinata la procedura normale per ottenere l’ILR, tenuto conto delle suddette modifiche.
Aventi diritto
È possibile richiedere l’ILR a due condizioni:
In caso di indennità per lavoro ridotto legata al coronavirus occorre distinguere tra la perdita di lavoro dovuta all’isolamento delle città (provvedimento delle autorità) e il calo della domanda per i timori di contagio (motivi economici).
a) Provvedimenti delle autorità (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI)
L’ILR viene versata per perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità (p.es. l’isolamento delle città) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro se i datori di lavoro interessati non possono evitare tali perdite mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
b) Motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)
L’ILR può essere versata se le perdite di lavoro sono dovute a motivi economici e se sono inevitabili. Per motivi economici si intendono i motivi sia congiunturali sia strutturali che provocano un calo della domanda o del fatturato.
In entrambi i casi sopra menzionati devono essere soddisfatte segnatamente anche le seguenti condizioni per avere diritto all’ILR:
- il rapporto di lavoro non è stato disdetto (art. 31 cpv. 1 lett. c LADI)
- la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)
- il tempo di lavoro è controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)
per ogni periodo di conteggio, la perdita di lavoro è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett b LADI) - la perdita di lavoro non è dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI)
Secondo la SECO, la comparsa inattesa del nuovo coronavirus e i suoi effetti non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale.
No. Il riferimento generale al nuovo coronavirus non basta per far valere il diritto all’ILR. Occorre piuttosto che i datori di lavoro continuino ad attestare in maniera attendibile per quale motivo eventuali perdite di lavoro nella loro azienda sono riconducibili alla comparsa del coronavirus. Tra la perdita di lavoro e la comparsa del virus deve quindi sussistere un nesso causale adeguato.
Il datore di lavoro può pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i lavoratori che hanno concluso la scuola dell’obbligo e che non hanno ancora raggiunto l’età del pensionamento AVS. I rapporti di lavoro, inoltre, non devono essere stati disdetti.
Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori:
- il cui rapporto di lavoro è stato disdetto;
- che non accettano il lavoro ridotto;
- il cui orario di lavoro non può essere sufficientemente controllato;
- che per motivi personali – es. malattia, timore del contagio o impegni familiari – non possono effettuare la prestazione lavorativa.
In questo caso la perdita di lavoro è imputabile a un provvedimento ordinato dalle autorità. Se gli altri presupposti del diritto all’ILR sono soddisfatti, i lavoratori hanno diritto all’ILR in caso di divieto di esercizio.
In questo caso la perdita di lavoro è imputabile a un provvedimento ordinato dalle autorità. Il lavoratore in quarantena ha diritto all’ILR se gli altri presupposti sono soddisfatti e se non percepisce prestazioni da un’altra assicurazione sociale (ad. es. assicurazione malattia). Se, invece, n on sono soddisfatti tutti gli altri presupposti, ha diritto a un’indennità secondo la legislazione sulle indennità di perdita di guadagno (indennità di perdita di guadagno per il coronavirus), a condizione che la quarantena sia stata ordinata dal medico. In tal caso il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio ufficio AVS/AI (si veda l’opuscolo «Indennità di perdita di guadagno Corona»).
Sì, a condizione che siano soddisfatti gli altri presupposti del diritto. Per i lavoratori pagati a ore valgono le stesse condizioni applicabili ai lavoratori che percepiscono uno stipendio mensile. Di conseguenza il diritto all’indennità per lavoro ridotto sussiste soltanto se il tempo di lavoro è stato concordato per contratto.
Sì, il Consiglio federale ha esteso il diritto all’ILR alle persone che esercitano un’attività a tempo determinato o sono al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo.
Si, Il Consiglio federale ha deciso che l’indennità per ILR può essere concessa a un numero allargato di lavoratori su chiamata. La cerchia degli aventi diritto all’indennità per ILR viene estesa a un maggior numero di lavoratori su chiamata. Finora i lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione subiva oscillazioni superiori al 20 per cento non avevano diritto all’ILR. Ora le aziende possono invece richiedere l’indennità se impiegano questi collaboratori da oltre sei mesi.
Sì, a condizione che i lavoratori interessati siano vincolati da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e adempiano tutti gli altri presupposti per l’ILR.
Con effetto al 1° giugno il Consiglio federale ha revocato il diritto transitorio all’ILR per le persone che seguono un apprendistato, affinché possano riprendere rapidamente la formazione. Qualora necessario, i maestri di tirocinio possono continuare a riscuotere l’ILR purché l’assistenza agli apprendisti sia sempre garantita.
Per i mesi di marzo, aprile e maggio è possibile continuare a conteggiare il lavoro ridotto per apprendisti, anche se il conteggio sarà presentato solo in seguito, al più tardi 3 mesi dopo la scadenza del periodo di rendiconto. Queste persone non potranno più essere incluse nel conteggio a partire da quello concernente il mese di giugno (né nelle ore di lavoro previste, né nelle ore perse, né nella massa salariale).
Sì, se il datore di lavoro ha intrapreso tutto quanto ragionevolmente possibile per mantenerle nel processo lavorativo (es. telelavoro), ma a causa delle peculiarità aziendali non è stato possibile attuare le misure cautelative obbligatorie. In tal caso si può richiedere e calcolare l’ILR solo per alcuni collaboratori a condizione che la perdita di lavoro imputabile a motivi economici rappresenti almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda o dell’unità aziendale.
Sono considerate particolarmente a rischio le persone che soffrono delle seguenti malattie: ipertensione, diabete, malattie del sistema cardiocircolatorio, malattie croniche delle vie respiratorie, cancro, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario. Sono tenute a presentare un certificato medico oppure una giustificazione plausibile.
Con effetto al 1° giugno il Consiglio federale ha revocato il diritto transitorio all’ILR per i lavoratori che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro affinché possano riprendere rapidamente il loro lavoro in vista di un ritorno alla normalità nell’attività dell’impresa, pressochè in corrispondenza con la fine delle misure adottate in relazione alla COVID-19 per le perdite di guadagno dei lavoratori indipendenti direttamente o indirettamente interessati che sono giunte a termine il 16 maggio 2020.
Entro la fine di maggio i lavoratori con posizioni analoghe a quella di un datore di lavoro (tra gli altri) ricevono un’indennità forfetaria netta di 3320 franchi se hanno un’occupazione a tempo pieno e la perdita di lavoro computabile è pari al 100 per cento. Per il conteggio viene dunque considerato un importo forfetario lordo di 4150 franchi, che dà diritto a un’ILR di 3320 franchi netti (80 %).
Per i mesi di marzo, aprile e maggio è possibile continuare a conteggiare il lavoro ridotto per queste persone, anche se il conteggio sarà presentato solo in seguito, al più tardi 3 mesi dopo la scadenza del periodo di rendiconto. Queste persone non potranno più essere incluse nel conteggio a partire da quello concernente il mese di giugno (né nelle ore di lavoro previste, né nelle ore perse, né nella massa salariale).
Lo scopo dell’ILR è prevenire la disoccupazione e preservare i posti di lavoro. La struttura organizzativa delle istituzioni di diritto pubblico (incl. le imprese di trasporto pubblico) evita che eventuali sviluppi negativi sul piano economico comportino una riduzione immediata di posti di lavoro. Di conseguenza, il versamento di prestazioni ILR contravverrebbe al principio base dell’ILR.
Di norma, le imprese di diritto pubblico non soddisfano quindi le condizioni per ottenere l’ILR, poiché non sono esposte a un reale rischio operativo.
Processo / svolgimento
Spetta al datore di lavoro far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto, presentando il preannuncio al servizio cantonale competente (SC). Il datore di lavoro deve accertare in via preliminare che il lavoratore accetti tale riduzione dell’orario di lavoro e confermarlo per iscritto nel preannuncio.
Il preannuncio viene esaminato dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda, il quale risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Link a Cantoni
Nel preannuncio viene scelta anche la cassa competente. Se l’Ufficio cantonale del lavoro autorizza il lavoro ridotto, il datore di lavoro deve far valere il diritto all’indennità e le relative pretese presso la cassa da lui stesso designata. Quest’ultima esamina in dettaglio i presupposti di tale diritto e, in caso di decisione positiva, procede al versamento dell’indennità per lavoro ridotto.
Indirizzi delle casse
I datori di lavoro devono utilizzare entrambi i moduli «Preannuncio» e «Domanda e calcolo». I moduli per l’ILR legata al COVID-19 sono qui:
Moduli per indennità per lavoro ridotto
I preannunci di lavoro ridotto vanno inoltrati dal datore di lavoro al servizio cantonale competente (SC) che risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’ILR. I preannunci vengono esaminati dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda.
Link a Cantoni
Sì. Il termine per i preannunci di lavoro ridotto inoltrati entro fine maggio è stato abolito. Dal momento che è stato necessario introdurre il lavoro ridotto in marzo a causa di eventi improvvisi e imprevedibili, non era possibile osservare il termine di preannuncio. Nel frat-tempo le misure adottate dal Consiglio federale sono note e il loro impatto sulla situazio-ne economica è più facilmente pronosticabile. Ormai è ragionevole attendersi che le im-prese provvedano al preannuncio in modo da far coincidere l’inizio o il proseguimento del lavoro ridotto con l’inizio dell’indennità. Per questo motivo, dal 1° giugno vige un termine di preannuncio di 10 giorni.
Nel preannuncio la giustificazione del lavoro ridotto può essere più breve. La contabilità relativa all’ILR è semplificata (un unico formulario con soli cinque campi da compilare); il formulario può essere utilizzato anche per richiedere anticipi.
I presupposti del diritto all’ILR sono stabiliti nella legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e nella relativa ordinanza (OADI). I Cantoni devono esaminare le condizioni nello stesso modo. Sussiste quindi il divieto di disparità di trattamento. La SECO esercita una funzione di vigilanza in questo senso, controllando a campione la conformità legale dei preannunci di lavoro ridotto.
Il Consiglio federale ha la facoltà di fissare la durata del periodo di attesa, a condizione che non superi tre giorni per mese. Dal 20 marzo 2020, il periodo di attesa per beneficare dell’ILR è revocato. Ciò significa che le aziende avranno il diritto di ricevere immediatamente le indennità per lavoro ridotto, senza doversi fare carico della perdita di un certo numero di giorni lavorativi al mese.
Il termine di preannuncio per il lavoro ridotto è stato abolito per i preannunci inoltrati fino alla fine di maggio. Fino ad allora il preannuncio può essere inoltrato al servizio cantonale competente subito prima dell’inizio o del proseguimento del lavoro ridotto.
Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre dal 1° giugno 2020 il termine di preannuncio di 10 giorni per il lavoro ridotto. Ciò significa che il datore di lavoro è tenuto a preannunciare al servizio cantonale competente l’introduzione del lavoro ridotto con 10 giorni di anticipo. I preannunci presentati con ritardo implicano un differimento del versamento dell’ILR (il diritto nasce 10 giorni dopo la data di notifica).
No. Nonostante la reintroduzione del termine di preannuncio a decorrere dal 1° giugno 2020, le imprese che nel maggio 2020 dispongono già di un preannuncio ILR approvato non devono presentare una nuova domanda. Se il preannuncio dovesse scadere, sarà prorogato dal servizio cantonale competente.
No, ma il 25 marzo scorso il Consiglio federale ha deciso che il preannuncio di lavoro ridotto non deve più essere rinnovato, come avveniva sinora, se dura più di 3 mesi, ma solo se si protrae per oltre 6 mesi. Dal momento che questa possibilità termina con l’abrogazione dell’ordinanza di necessi-tà il 31 agosto, dal 1° giugno i Cantoni torneranno ad accordare l’ILR per 3 mesi.
L’8 aprile ha inoltre stabilito di abolire, per la durata della situazione straordinaria, il numero massimo di periodi di conteggio dell’IRL (attualmente pari a quattro mesi) nei quali la perdita di lavoro può superare l’85 per cento del normale tempo di lavoro. Le aziende con una perdita di lavoro superiore all’85 per cen-to possono quindi superare quattro periodi di rendiconto.
L’indennità per lavoro ridotto viene corrisposta per un massimo di 12 mesi entro un periodo di due anni.
L’AD garantisce i salari mediante l’indennità per lavoro ridotto. I datori di lavoro devono attenersi a quanto segue:
- Il pagamento dell’ILR per un determinato mese avviene sempre nel mese successivo.
- Le imprese che hanno fatto domanda di lavoro ridotto hanno l’obbligo di versare ai loro lavoratori l‘80% della perdita di guadagno come salario, il giorno usuale di paga.
- Le imprese hanno l’obbligo di pagare interamente i contributi alle assicurazioni sociali sul 100% del salario; la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per le ore perse gli è rimborsata via ILR.
- Le imprese hanno il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, sulla base di un salario al 100%, purché non sia stato convenuto diversamente con i lavoratori.
Gli organi esecutivi cantonali stanno facendo tutto il possibile per velocizzare i versamenti affinché i datori di lavoro possano pagare i salari. Tuttavia, considerato l’elevato numero di domande di ILR, all’inizio i versamenti potrebbero subire ritardi.
Prestazioni / versamento dello stipendio
L’indennità per lavoro ridotto viene pagata al datore di lavoro dopo il periodo di attesa e corrisponde all’80 per cento della perdita di guadagno imputabile alle ore di lavoro perse.
L’indennità per lavoro ridotto viene corrisposta per un massimo di 12 mesi entro un periodo di due anni.
Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso, a decorrere dal 1° settembre 2020, di prolungare da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto, onde contrastare un ulteriore aumento della disoccupazione.
In caso di indennità per lavoro ridotto, l’AD rimborsa anche la parte dei contributi versata dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD (cfr. gli opuscoli Info-Service e i moduli di conteggio). La parte dei contributi AVS/AI/IPG/AD versata dal datore di lavoro ammonta al 6,375 per cento.
- Il pagamento dell’ILR per un determinato mese avviene sempre nel mese successivo (esempio: un’impresa che ricevuto l’autorizzazione di lavoro ridotto per il mese di marzo invia il conteggio a inizio aprile e riceve il versamento dell’ILR per il mese di marzo).
- Le imprese che hanno fatto domanda di lavoro ridotto hanno l’obbligo di versare ai loro lavoratori l‘80% della perdita di guadagno come salario, il giorno usuale di paga.
- Le imprese hanno l’obbligo di pagare interamente i contributi alle assicurazioni sociali previsti dalle disposizioni legali sul 100% del salario (come se il tempo di lavoro fosse normale); la quota a carico del datore di lavoro dei contributi AVS/AI/IPG/AD per le ore perse gli è rimborsata via ILR dalla cassa di disoccupazione.
- Le imprese hanno il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, sulla base di un salario al 100%.
- Se un’impresa non è in grado di garantire il versamento del salario per mancanza di liquidità può chiedere un anticipo alla cassa di disoccupazione mediante il modulo «COVID-19 Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto».
- Non viene più dedotto un termine di attesa dalla perdita di lavoro computabile: i datori di lavoro non devono più assumersi a proprio carico il finanziamento della perdita di lavoro.
- I lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR.
- Al termine di ciascun periodo di conteggio la domanda di indennità per lavoro ridotto deve essere inoltrata alla cassa di disoccupazione indicata nel preannuncio.
- È obbligatorio conservare tutti i documenti dell’azienda per 5 anni, compreso il controllo delle ore di lavoro, e su richiesta presentarli all’ufficio di compensazione.
Il Consiglio federale e la SECO hanno modificato le disposizioni e i processi per poter concedere il lavoro ridotto senza lungaggini burocratiche. Gli organi esecutivi cantonali stanno facendo tutto il possibile per velocizzare i versamenti affinché i datori di lavoro possano pagare i salari. Tuttavia, considerato l’elevato numero di domande di ILR, all’inizio i versamenti potrebbero subire ritardi.
Sì, l’importo massimo è fissato a 148 200.- franchi all’anno, ovvero 12 350.- franchi al mese, e si applica sia all’indennità di disoccupazione che all’indennità per lavoro ridotto, indipendentemente dall’attuale situazione legata al coronavirus.
Se l’impresa ha problemi di liquidità può chiedere un anticipo dell’ILR. Per maggiori informazioni rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione.
Indirizzi delle casse