Per far valere il diritto all’indennità di disoccupazione (ID) dovete soddisfare i seguenti presupposti:
Disoccupazione
Dovete essere totalmente o parzialmente disoccupati. Siete assicurati, anche se esercitate un’attività a tempo parziale e cercate un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale. Nota bene: siete considerati disoccupati soltanto dopo esservi annunciati personalmente, a seconda del Cantone, presso il vostro Comune di domicilio o l’URC competente.
Perdita di lavoro / perdita di guadagno
Dovete aver subito una perdita di lavoro di almeno 2 giorni lavorativi e una perdita di guadagno.
Residenza in Svizzera
La vostra cittadinanza non ha alcuna rilevanza per il diritto all’indennità. Tuttavia dovete essere domiciliati in Svizzera (i cittadini stranieri devono essere titolari di un permesso valido di domicilio o di soggiorno). Se abitate all’estero e lavorate in Svizzera (frontalieri) ricevete di regola le ID nel Paese di residenza secondo le disposizioni ivi vigenti.
Età lavorativa
Avete terminato la scuola dell’obbligo, non avete ancora raggiunto l’età AVS e non percepite una rendita di vecchiaia AVS.
Periodo di contribuzione
Dovete dimostrare di aver svolto per almeno 12 mesi un’attività lucrativa dipendente soggetta all’obbligo contributivo nel corso dei 2 anni antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (termine quadro per il periodo di contribuzione).
Se vi siete dedicati all’educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni e non avete percepito l’ID durante questo periodo, dovete comprovare di aver svolto un periodo di contribuzione di 12 mesi nel corso dei 4 anni antecedenti l’iscrizione in disoccupazione. Il termine quadro per il periodo di contribuzione è prolungato di 2 anni al massimo dopo ogni nuovo parto.
Se all’inizio del periodo in cui vi siete dedicati all’educazione di un figlio di età inferiore ai 10 anni avete già percepito l’ID, se non avete esaurito il diritto alle indennità giornaliere e al momento di iscrivervi nuovamente alla disoccupazione non adempiete al periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, il vostro termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato da 2 a 4 anni. La nuova iscrizione deve avvenire nei 4 anni successivi all’inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Durante questo periodo potete percepire le indennità giornaliere non ancora richieste.
Sono parimenti computati come periodo di contribuzione:
- lo svolgimento di un’attività dipendente in Svizzera soggetta all’obbligo contributivo;
- i periodi di contribuzione maturati in uno Stato dell’UE/AELS da cittadini dell’UE/AELS se, come ultima occupazione, hanno svolto un’attività soggetta a contribuzione in Svizzera. Per i frontalieri domiciliati in Svizzera il computo avviene anche se, come ultima occupazione, non hanno svolto un’attività soggetta all’obbligo contributivo in Svizzera;
- lo svolgimento di un’attività dipendente soggetta a contribuzione per un’azienda svizzera all’estero (lavoro distaccato);
- il servizio militare, il servizio civile o di protezione civile.
Mancato adempimento del periodo di contribuzione
In caso di mancato adempimento del periodo di contribuzione siete parimenti assicurati se per un periodo complessivo superiore a 12 mesi non siete stati vincolati da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi…
- formazione, a condizione che siate stati domiciliati in Svizzera per almeno 10 anni;
- malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siate stati domiciliati in Svizzera;
- soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
La persona è altrettanto esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione, se
- ha soggiornato in uno stato non UE / AELS per più di un anno per lavorarci,
- è di nazionalità svizzera o cittadina UE o EFTA stabilita in Svizzera, e
- presenta un periodo contributivo di 6 mesi in Svizzera nei due 2 precedenti l’annuncio per l'assicurazione di disoccupazione.
Per le persone stabilite in Svizzera provenienti da uno stato non UE / AELS, i soggiorni superiori ad un anno al di fuori della Svizzera, vengono presi in considerazione.
Siete pure esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione se siete costretti a intraprendere o a estendere un’attività lucrativa dipendente a causa delle seguenti evenienze o per motivi simili, se l’evento corrispondente non risale a più di 1 anno e se all’insorgere di tale evento eravate domiciliati in Svizzera:
- divorzio
- separazione
- decesso del coniuge
- soppressione di una rendita AI
Idoneità al collocamento
Dovete essere idonei al collocamento, vale a dire, essere disposti, in grado e autorizzati ad accettare un lavoro ritenuto ragionevolmente esigibile e a partecipare a un provvedimento di reinserimento (cfr. Info-Service, “Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento”, n. 716.800).
Prescrizioni di controllo
Dovete partecipare alla giornata informativa e ai colloqui di consulenza e di controllo conformemente alle prescrizioni dell’URC. Inoltre dovete intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per evitare o abbreviare la disoccupazione.