Rientro in uno Stato membro dell’UE/AELS

Ritornate nel vostro Paese d’origine dopo aver lavorato in Svizzera? Diversi Paesi dell’Unione europea hanno sviluppato un programma d’aiuto al ritorno:

Rivolgetevi alla rappresentanza consolare del vostro Paese d’origine per ricevere maggiori informazioni in merito al ritorno.

Informazioni importanti per il rientro in uno Stato dell’UE/AELS

Se siete iscritti alla disoccupazione avete la possibilità di cercare un lavoro all’estero e di ricevere nel contempo l’indennità di disoccupazione (cosiddetta esportazione delle prestazioni). Ciò vale per una durata massima di tre mesi e soltanto in uno Stato dell’UE-28/AELS. In linea di principio non è consentito lasciare la Svizzera subito dopo aver perso il posto di lavoro. Di regola dovete rimanere a disposizione del mercato di lavoro locale almeno per quattro settimane prima di potervi recare all’estero per cercare un impiego.

Se intendete cercare un lavoro all’estero dovete richiedere prima della vostra partenza l’esportazione delle prestazioni all’ente competente in materia di disoccupazione. Tale compito spetta all’Ufficio regionale di collocamento (URC). L’ente competente rilascia il documento necessario PD U2.

Il documento PD U2 serve alla persona in cerca di lavoro per annunciarsi all’estero presso l’ente competente in materia di disoccupazione. Per continuare a ricevere l’indennità di disoccupazione, la persona in cerca di lavoro deve iscriversi entro sette giorni dalla data di partenza al servizio nazionale per l’impiego del Paese in cui cerca un impiego. Questo termine vale anche se il PD U2 non è stato ancora consegnato.

Per ulteriori informazioni e una domanda concernente queste prestazioni vogliate rivolgervi direttamente al vostro consulente URC.

Modulo U2 - Portable Documents (PD, documenti portatili)
Autorizzazione a continuare a ricevere l’indennità di disoccupazione durante il periodo in cui si cerca un lavoro in un altro Paese.

Il modulo PD U2 è rilasciato dal servizio pubblico per l’impiego o dall’ente previdenziale competente del Paese in cui avete perso il lavoro.
Presentatelo al servizio nazionale per l’impiego del Paese in cui cercate un lavoro.

Troverete qui ulteriori informazioni sul modulo PD U2 (PDF, 136 kB, 12.10.2017).

Qui sono disponibili le informazioni fornite dall’UE in merito allo svolgimento del processo.

Modulo U1 - Portable Documents (PD, documenti portatili)
Dichiarazione attestante i periodi di assicurazione da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità di disoccupazione.

Il modulo è rilasciato dal servizio pubblico per l’impiego o dall’ente previdenziale competente dell’ultimo Paese o dagli ultimi Paesi in cui avete lavorato.

Presentate il modulo PD U1 al servizio nazionale per l’impiego del Paese in cui intendete richiedere l’indennità di disoccupazione.

Troverete qui maggiori informazioni sul modulo PD U1 (PDF, 139 kB, 12.10.2017).

Per poter trattare la vostra domanda, la cassa di disoccupazione ha bisogno dei dati seguenti:

  • Il modulo “Richiesta di rilascio del modulo PD U1"
    Scaricare il modulo (PDF, 604 kB, 07.11.2017)
  • In passato eravate già una volta iscritti a una cassa di disoccupazione o avete beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione?
    In caso affermativo, vogliate inviare i vostri documenti alla cassa di disoccupazione interessata.
    In caso negativo, vogliate inviare i vostri documenti a una cassa di disoccupazione di vostra scelta, attiva nel vostro ultimo luogo di domicilio. Se non avete abitato in Svizzera, vogliate inviare i documenti a una cassa di disoccupazione di vostra scelta, attiva nella sede dell’azienda del vostro ultimo datore di lavoro. 
https://www.test.arbeit.swiss/content/secoalvtest/it/home/menue/stellensuchende/rueckkehr/rueckkehr-in-die-eu-efta.html