Obiettivo
L'indennità per insolvenza (II) copre in caso di insolvenza del datore di lavoro i crediti salariali dei lavoratori per un periodo di quattro mesi al massimo. Il diritto all’indennità per insolvenza sussiste solo per il lavoro prestato.
Chi è assicurato ossia chi ha diritto all'indennità?
I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione al servizio di un datore di lavoro insolvente che sottostà in Svizzera a una procedura d'esecuzione forzata o che occupa lavoratori in Svizzera, hanno diritto all'indennità per insolvenza se
- il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento oppure
- il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese oppure
- hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali oppure
- è stata concessa la moratoria concordataria provvisoria oppure
- è stata concessa la dilazione giudiziaria del fallimento
Prestazioni
Per lo stesso rapporto di lavoro, l'indennità per insolvenza copre al 100 % i crediti salariali di quattro mesi al massimo. Anche un’eventuale 13a mensilità o una gratifica nonché le indennità per vacanze o giorni festivi vengono computate proporzionalmente. L’ammontare dell’indennità non può tuttavia superare mensilmente un salario di 12'350 franchi (a partire dal 1° gennaio 2016).
Non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che in qualità di socio, compartecipe finanziario o membro di un organo dirigente dell’azienda prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i coniugi di tali lavoratori, se occupati nell’azienda.
Domanda di indennità per insolvenza
La domanda di indennità per insolvenza deve essere presentata individualmente da ciascun lavoratore alla cassa pubblica di disoccupazione competente del luogo della sede dell'azienda.
Termini
La domanda di indennità deve essere presentata al più tardi entro 60 giorni dopo:
- la pubblicazione del fallimento nel FUSC
- la pubblicazione della moratoria concordataria provvisoria o definitiva nel FUSC
- la pubblicazione della dilazione giudiziaria del fallimento nel FUSC
- l’esecuzione del pignoramento, rispettivamente il giorno successivo alla notifica dell’atto di pignoramento
- aver preso atto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese giusta l’articolo 169 capoverso 2 LEF è trascorso infruttuoso (in caso di evidente indebitamento eccessivo)
Desiderate ricevere maggiori informazioni?
Le casse pubbliche di disoccupazione vi forniranno volentieri ulteriori dettagli sull'indennità per insolvenza (cfr. ).